Statuto dell’AVIS COMUNALE di TAURIANOVA (rev.2018)
				
				ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE 
				
				c.1 L’Associazione 
				"Avis Comunale di 
				Taurianova" è costituita tra coloro 
				che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 
				anonimamente il proprio sangue. 
				c.2 L’Avis Comunale di Taurianova ha sede legale in 
				Taurianova (RC) attualmente corrente in Viale San Martino n. 110 
				ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente 
				nell’ambito del Comune di Taurianova (salvo deroga concessa al 
				successivo Art.3 c.1 bis). La variazione dell’indirizzo della 
				sede legale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. 
				c.3 L’Avis Comunale di Taurianova, che aderisce all’AVIS 
				Nazionale, nonché all’Avis Regionale Calabria, Provinciale di 
				Reggio Calabria, è dotata di piena autonomia giuridica, 
				patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, 
				Provinciale e Regionale medesime. 
				
				ART. 2 SCOPI SOCIALI 
				
				c.1 L’Avis Comunale di Taurianova è un’associazione di 
				volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non 
				ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, 
				religione, ideologia politica. 
				c.2 L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - 
				intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, 
				non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore 
				umanitario universale ed espressione di solidarietà e di 
				civismo, che configura il donatore quale promotore di un 
				primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, 
				anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della 
				solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della 
				tutela del diritto alla salute. 
				c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali 
				propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale 
				sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio 
				Sanitario Nazionale, si propone di: 
				
					- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo 
					il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi 
					derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di 
					sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il 
					buon utilizzo del sangue; 
 
					- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei 
					cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia 
					trasfusionale; 
 
					- c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria 
					dei cittadini; 
 
					- d) Favorire l’incremento della propria base associativa;
					
 
					- e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e 
					dell’associazionismo. 
 
				
				
				ART.3 ATTIVITÁ 
				
				c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati 
				nell’Art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale, coordinandosi 
				con l’AVIS Nazionale, 
Regionale e 
				Provinciale sovraordinate e con le Istituzioni Pubbliche 
				competenti, svolge le seguenti attività: 
				
					- a) Attività di chiamata dei donatori in scadenza per 
					donazioni di sangue intero o in aferesi; 
 
					- b) Attività di raccolta di sangue intero e di 
					emocomponenti da svolgersi in armonia con le direttive e gli 
					accordi di Avis Provinciale Rc e Avis Regionale Calabria;
					
 
					- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione 
					sociale, informazione e promozione del dono del sangue, 
					nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna 
					ed istituzionale di propria competenza territoriale; 
 
					- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con 
					quelle affini che promuovono l’informazione a favore della 
					donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
					
 
					- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e 
					delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa 
					associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini 
					e materiale multimediale; 
 
					- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le 
					finalità indicate dall’AVIS Provinciale e/o Regionale e/o 
					Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria 
					competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, 
					con particolare riferimento al mondo della scuola e delle 
					Forze Armate; 
 
					- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di 
					fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno 
					della ricerca scientifica; 
 
					- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica 
					Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa 
					alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri 
					rappresentanti all’uopo nominati. 
 
				
				c.1 bis L’Avis Comunale di Taurianova svolge, in 
				coordinamento con l’Avis Provinciale di Reggio Calabria ed in 
				attuazione delle direttive della medesima, attività 
				istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano 
				costituite altre associazioni Avis. 
				c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e 
				di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque 
				connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività 
				commerciali e produttive marginali, in osservanza delle 
				condizioni di legge. 
				
				ART. 4 SOCI E VITA ASSOCIATIVA 
				
				c.1 È socio dell’Avis Comunale di Taurianova chi dona 
				periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di 
				salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con 
				continuità alla attività associativa e chi, non effettuando 
				donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di 
				riconosciuta validità nell’ambito associativo. 
				c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che 
				esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito 
				associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori 
				periodici dell’Avis Comunale medesima. 
				c.3 L’adesione all’Avis Comunale di Taurianova da parte dei 
				soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del 
				presente articolo deve essere deliberata, su istanza 
				dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale. 
				c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale di Taurianova 
				comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, 
				nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate. 
				c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può 
				essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 5. 
				c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né 
				in vita né ad eredi o legatari. 
				c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente 
				statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con 
				diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali. 
				
				ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
				
				c.1 La qualifica di socio si perde per: 
				
					- a) dimissioni; 
 
					- b) cessazione dell’attività donazionale o di 
					collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di 
					due anni; 
 
					- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi 
					derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario 
					ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino 
					l’Associazione e i suoi membri. 
 
				
				c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) 
				del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato 
				dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio 
				Direttivo Comunale. 
				c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà 
				presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei 
				Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle 
				corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionali. 
				c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è 
				ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello 
				stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà 
				inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell’Art. 16 dello statuto 
				dell’AVIS Nazionale. 
				c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione 
				deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso 
				perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della 
				decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di 
				giurisdizione competenti e aditi. 
				c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai 
				sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis 
				Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e 
				dall’AVIS Nazionale. 
				
				ART. 6 ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI 
				
				c.1 L’Avis Comunale di Taurianova può istituire un albo di 
				benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o 
				giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una 
				tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e 
				materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal 
				Consiglio Direttivo Comunale. 
				c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la 
				qualifica di benemerito anche a personalità del mondo 
				scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e 
				nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa. 
				
				ART. 7 ORGANI 
				
				c.1 Sono organi di governo dell’Avis Comunale di Taurianova:
				
				
					- a) l’Assemblea Comunale degli Associati; 
 
					- b) il Consiglio Direttivo Comunale; 
 
					- c) il Presidente e il Vicepresidente. 
 
				
				c.2 È organo di controllo dell’Avis Comunale di Taurianova il 
				Collegio dei Revisori dei Conti. 
				
				ART. 8 L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 
				
				c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da 
				tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea 
				medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non 
				abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione. 
				c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte 
				le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di 
				competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a 
				mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei 
				Vicepresidenti. 
				c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto. 
				c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla 
				seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, 
				conferendogli delega scritta, da un altro socio. 
				c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una 
				delega. 
				c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via 
				ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, 
				per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal 
				Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del 
				preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo. 
				c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve 
				assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in 
				gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di 
				impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, 
				nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o 
				fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o 
				dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
				c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione 
				con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della 
				seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o 
				messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
				
				c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente 
				costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi 
				componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il 
				numero degli associati presenti direttamente o per delega.
				c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove 
				risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. 
				c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la 
				devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 
				tre quarti dei soci. 
				c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di 
				deliberazione si intende respinta. 
				c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati 
				partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo 
				Comunale. 
				c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio 
				consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del 
				Consiglio, gli stessi non partecipano al voto. 
				c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data 
				comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un 
				proprio rappresentante. 
				
				ART.9 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 
				
				c.1 Spetta all’Assemblea: 
				
					- a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato 
					da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal 
					Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio 
					dei Revisori dei Conti; 
 
					- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal 
					Consiglio Direttivo Comunale; 
 
					- c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle 
					direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e 
					l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio 
					Direttivo Comunale; 
 
					- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio 
					Direttivo Comunale; 
 
					- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci 
					nell’Assemblea Provinciale sovraordinata; 
 
					- f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei 
					Revisori dei Conti; 
 
					- g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte 
					dal Consiglio Direttivo Comunale; 
 
					- h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della 
					proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis 
					Provinciale; 
 
					- i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del 
					Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli 
					associati; 
 
					- j) la nomina dei liquidatori; 
 
					- k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
					
 
					- l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, 
					per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo 
					associativo. 
 
				
				c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non 
				sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
				
				
				
				ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE 
				
				c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, 
				eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero 
				stabilito dall’Assemblea elettiva. 
				c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al 
				proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, 
				il Tesoriere, che, per delibera del Consiglio stesso, può anche 
				coincidere con il Segretario, i quali costituiscono l’Ufficio di 
				Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle 
				delibere del Consiglio medesimo. 
				c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via 
				ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 
				gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del 
				preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da 
				sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli 
				Associati nei termini di cui al c.6 dell’Art. 8 e in via 
				straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, 
				un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente 
				del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la 
				variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i 
				capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato 
				dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della 
				somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o 
				maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. 
				c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato 
				nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, 
				anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno 
				due giorni prima. 
				c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della 
				maggioranza dei consiglieri. 
				c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei 
				presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o 
				della proposta di modifica statutaria da sottoporre 
				all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre 
				il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti. 
				c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
				c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio 
				Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato 
				motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con 
				deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale 
				della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza 
				assenza. 
				c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare 
				uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino 
				al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai 
				sensi del comma 1 del presente articolo. 
				c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, 
				nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano 
				accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione 
				mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in 
				regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso 
				dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio 
				ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
				
				c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica 
				insieme agli altri. 
				c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare 
				contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero 
				Consiglio. 
				c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri 
				per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, 
				fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per 
				statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché 
				l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e 
				l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od 
				opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. 
				c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove 
				ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore 
				Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con 
				apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata 
				dell’incarico. 
				c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di 
				diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta 
				eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li 
				riguardino - con voto consultivo. 
				c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, 
				costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità 
				enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite 
				anche le competenze del Comitato medesimo. 
				c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia 
				impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo 
				Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi 
				di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. 
				d) del 2° comma dell’Art. 11. 
				c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere 
				singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al 
				Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato 
				Esecutivo, ove nominato. 
				
				ART.11 IL PRESIDENTE 
				
				c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al 
				proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la 
				rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi 
				ed in giudizio. 
				c.2 Al Presidente spetta, inoltre: 
				
					- a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli 
					Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di 
					Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno; 
 
					- b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del 
					Consiglio Direttivo Comunale; 
 
					- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi 
					delle persone che dovranno prestare la propria opera in 
					favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o 
					autonomo ovvero di consulenza; 
 
					- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti 
					straordinari nelle materie di competenza del Consiglio 
					Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla 
					ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione 
					che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi. 
 
				
				c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è 
				coadiuvato dal Segretario. 
				c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il 
				Presidente è sostituito dal Vicepresidente. 
				c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di 
				fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del 
				Presidente. 
				
				
				ART.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
				
				c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre 
				componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra 
				soggetti dotati di adeguata professionalità. 
				c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere 
				rinominati. 
				c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite 
				relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni 
				altro compito attribuitogli per legge o per statuto. 
				c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto 
				all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, 
				intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui 
				vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo 
				finanziario ed al bilancio consuntivo. 
				c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a 
				partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del 
				Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie 
				afferenti alla loro competenza. 
				c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione 
				non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio 
				di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere 
				all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere 
				temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di 
				adeguata professionalità. 
				
				ART.13 PATRIMONIO 
				
				c.1 Il patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni 
				mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 100,00 
				Euro. 
				c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed 
				alimentato con: 
				
					- a) il reddito del patrimonio; 
 
					- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni 
					pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 
					specifiche e documentate attività o progetti; 
 
					- c) i contributi di organismi internazionali; 
 
					- d) i rimborsi derivanti da convenzioni; 
 
					- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni 
					ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e 
					privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento 
					dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative 
					specifiche o settoriali; 
 
					- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività 
					commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis 
					Comunale. 
 
				
				c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà 
				all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi 
				di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi.
				
				c.4 È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo 
				indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, 
				riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
				distribuzione non siano imposte per legge. 
				c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere 
				destinati unicamente alla realizzazione delle attività 
				istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
				
				
				ART. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO 
				
				c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
				
				c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato 
				dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario 
				dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere 
				sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli 
				Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio 
				consuntivo dell’anno precedente. 
				
				ART.15 CARICHE 
				
				c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non 
				retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del 
				Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione. 
				c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il 
				rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento 
				dell’incarico. 
				c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il 
				Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due 
				mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono 
				compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per 
				qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al 
				combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’Art. 10, salvo che 
				i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori 
				ad un anno. 
				c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle 
				esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in 
				ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
				
				
				ART.16 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO 
				
				c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale di Taurianova può 
				avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, 
				su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza 
				del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
				
				c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla 
				liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui 
				saranno devoluti all’Avis Provinciale sovraordinata ad altra 
				organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito 
				l’organismo di controllo di cui alla Legge 662/96. 
				
				ART. 17 RINVIO 
				
				c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto 
				valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS 
				Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale e di 
				quello dell’Avis Regionale sovraordinate che afferiscano 
				all’Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre 
				leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/91 e del 
				D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
				
				ART. 18 NORMA TRANSITORIA 
				
				c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei 
				modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del 
				vigente statuto dell’Avis Nazionale.
				
				 
				
				
				
				
				
				
			 
			Statuto Nazionale 
				  
			(fonte: www.avis.it)
			Lo Statuto Nazionale Avis
			
			Deliberato il 17 Maggio 2003 in occasione della 67^ Assemblea 
			Nazionale in Riccione 
			Firmato il 13 Febbraio 2004 dal Ministro della Salute Prof. Girolamo 
			Sirchia il Decreto di approvazione.
			
			INDICE
			
			ART. 1 
			COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
			ART. 2 
			SCOPI SOCIALI
			ART. 3 
			ATTIVITA'
			ART. 4 
			SOCI
			ART. 5 
			MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
			ART. 6 
			COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
			ART. 7 
			PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
			ART. 8 
			ORGANI
			ART. 9 
			L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
			ART.10 
			COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
			ART.11 
			CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			ART.12 
			COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
			ART.13 
			IL PRESIDENTE
			ART.14 
			COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
			ART.15 
			GIURI' NAZIONALE
			ART.16 
			COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
			ART.17 
			CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
			ART.18 
			IL COMITATO MEDICO NAZIONALE
			ART.19 
			PATRIMONIO
			ART.20 
			ESERCIZIO FINANZIARIO
			ART.21 
			CARICHE
			ART.22 
			ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
			ART.23 
			RINVIO
			ART.24 
			NORMA TRANSITORIA
			
			
			Art. 1
			COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
			
			c.1L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL 
			SANGUE (di seguito nel testo 'AVIS', 'AVIS Nazionale' o 
			'Associazione') è costituita da coloro che donano volontariamente, 
			gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e 
			dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali - e/o equiparate 
			- di appartenenza.
			c.2L'AVIS, che è dotata di personalità  giuridica 
			di diritto privato ai sensi della legge n. 49 del 20.2.1950, ha sede 
			legale in Milano, via Livigno n. 3.
			
			ART. 2
			SCOPI SOCIALI
			
			c.1L'AVIS è un'associazione di volontariato, 
			apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette 
			discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità , religione, 
			ideologia politica.
			c.2L'AVIS - che garantisce l'unitarietà  di tutte 
			le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono - ha lo scopo di 
			promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - 
			volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e 
			consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione 
			di solidarietà  e di civismo, che configura il donatore quale 
			promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della 
			salute, anche al fine di diffondere nella comunità  nazionale ed 
			internazionale i valori della solidarietà , della gratuità , della 
			partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla 
			salute.
			c.3Essa pertanto, in armonia con i propri fini 
			istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si 
			propone di:
			
				- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il 
				raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi 
				derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza 
				trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 
				sangue;
 
				- Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che 
				hanno necessità  di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 
				- Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei 
				cittadini;
 
				- Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su 
				tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle 
				aree carenti e delle attività  associative e sanitarie ad esse 
				riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
 
				- Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, 
				associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello 
				comunitario ed internazionale;
 
				- Promuovere lo sviluppo del volontariato e 
				dell'associazionismo;
 
				- Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione 
				internazionale.
 
			
			
			Art. 3
			ATTIVITA'
			
			c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali 
			enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Nazionale svolge 
			nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo 
			degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo, 
			di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi 
			fissati dall'Assemblea Generale e rappresentando i propri associati 
			nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, 
			di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di 
			interesse dell'associazione.
			c.2 In particolare, ai propri fini l'AVIS 
			Nazionale svolge le seguenti attività :
			
				- Partecipa alla programmazione delle attività  trasfusionali a 
				livello nazionale, in conformità  al disposto delle leggi vigenti 
				in materia, rappresentando l'associazione negli organismi 
				istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, 
				fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate 
				per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore 
				sul territorio nazionale;
 
				- Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo 
				settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al 
				volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di 
				settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno 
				degli organismi associativi di coordinamento;
 
				- Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione 
				sociale, informazione e promozione del dono del sangue, 
				coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le 
				istituzioni competenti, nonché tutte le attività  di 
				comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria 
				competenza;
 
				- Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle 
				affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di 
				organi e della donazione del midollo osseo;
 
				- Svolge attività  di indirizzo, coordinamento e consulenza per 
				le proprie associate per la gestione delle attività  associative, 
				con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, 
				amministrative e fiscali;
 
				- Coordina le politiche sanitarie che le sono 
				istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive 
				e linee guida;
 
				- Coordina il flusso informativo a livello nazionale, 
				costituendo una banca dati e l'Osservatorio Associativo.
 
				- Svolge attività  di aggiornamento e formazione per i 
				dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione 
				regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su 
				tutto il territorio nazionale;
 
				- Promuove la conoscenza delle finalità  associative e delle 
				attività  svolte e promosse attraverso la stampa associativa, 
				nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale 
				multimediale;
 
				- Svolge attività  di formazione nelle materie di propria 
				competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con 
				particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze 
				Armate;
 
				- Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle 
				problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore 
				non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità , 
				allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del 
				settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo 
				dell'associazione;
 
				- Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi 
				finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della 
				ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo 
				sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di 
				progetti di interesse associativo;
 
				- Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, 
				anche societari, allo scopo costituiti, attività  di servizio a 
				favore delle proprie associate;
 
				- Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, 
				periodica e non remunerata del sangue a livello comunitario ed 
				internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività  
				della FIODS (Federazione internazionale delle Organizzazioni di 
				Donatori di Sangue);
 
				- Sostiene l'attività  di enti aventi scopo uguale, affine, 
				analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi 
				ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto 
				opportuno, economica;
 
			
			c.3 Al fine del perseguimento delle attività  
			istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e 
			comunque connesse, l'AVIS può compiere, in osservanza delle 
			condizioni di legge, esclusivamente attività  commerciali e 
			produttive marginali.
			
			
			Art. 4
			SOCI 
			
			c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, 
			l'AVIS è costituita da soci persone giuridiche e soci persone 
			fisiche.
			c.2 Sono soci persone giuridiche dell'AVIS le 
			Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed 
			equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis 
			territoriali di coordinamento intermedie - già  costituite all'atto 
			di approvazione assembleare del presente statuto - le quali abbiano 
			compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell'art. 6 del presente 
			testo. Ai fini del presente Statuto l'Avis Alto Adige - Sudtirol e 
			l'Avis Provinciale Trento, nonché l'Avis Svizzera sono equiparate 
			alle Avis Regionali.
			c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS tutti 
			coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell'art 6, abbiano 
			aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi 
			aderiranno successivamente all'adozione del presente statuto, in 
			osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.
			c.4 Le Associazioni che non appartengano alla 
			rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del 
			presente articolo e che tuttavia - per oggetto sociale, attività  e 
			organizzazione - si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto 
			dell'AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione 
			di formale istanza, corredata dal parere dell'Avis Regionale 
			competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei 
			casi di respingimento dell'istanza si applica il disposto di cui al 
			comma 11 dell'art. 6.
			c.5Le Associazioni di cui al comma precedente, 
			che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono 
			direttamente ed esclusivamente all'AVIS Nazionale.
			c.6Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base 
			ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate 
			già  costituite ed associate all'AVIS Nazionale ai sensi e per gli 
			effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e 
			l'adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di 
			cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.
			c.7A decorrere dalla data di approvazione 
			assembleare del presente Statuto non sarà  consentita la costituzione 
			e l'adesione all'AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di 
			coordinamento intermedie oltre a quelle già  previste dal precedente 
			comma 2.
			
			Art. 5
			MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
			
			c.1La partecipazione alla vita associativa non può 
			essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.
			c.2La qualifica di socio è personale e non 
			trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
			c.3I soci persone fisiche di cui al c. 3 
			dell'art. 4 partecipano all'Assemblea Generale attraverso i delegati 
			nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono 
			ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che 
			rappresentano.
			c.4I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 
			5 dell'art. 4 partecipano all'Assemblea Generale a mezzo del loro 
			rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante 
			legale di altro associato persona giuridica.
			c.5Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili 
			alle cariche sociali.
			c.6La partecipazione all'Assemblea Generale, sia 
			ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone 
			fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di 
			un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.
			c.7I delegati sono determinati in base al numero 
			dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i 
			requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre 
			dell'anno sociale precedente.
			c.8La regolare posizione dei delegati è 
			accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento 
			associativo.
			
			Art. 6
			COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
			
			c.1Le persone fisiche in possesso dei requisiti di 
			cui al successivo comma 2 possono costituire un'Avis Comunale o di 
			base, divenendone soci.
			c.2E' socio chi dona periodicamente il proprio 
			sangue, chi per ragioni di età  o di salute ha cessato l'attività  
			donazionale e partecipa con continuità  alla attività  associativa e 
			chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità  funzioni non 
			retribuite di riconosciuta validità  nell'ambito associativo; fermo 
			restando che il numero dei soci non potrà  mai superare di oltre un 
			terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento 
			né essere inferiore al terzo di tale numero.
			c.3Il numero dei soci che non effettuino 
			donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità  in 
			ambito associativo non potrà  superare 1/6 del numero dei donatori 
			periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.
			c.4L'adesione all'Avis Comunale, di base o 
			equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
			2° comma del presente articolo andrà  deliberata, su istanza 
			dell'interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.
			c.5L'adesione del socio persona fisica all'Avis 
			Comunale, di base o equiparata comporterà  l'automatica adesione 
			all'AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale - o 
			equiparate - sovraordinate.
			c.6L'Avis Provinciale è costituita dalle Avis 
			Comunali, di base o equiparate comprese nel territorio 
			amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea 
			Provinciale dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche 
			delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel 
			territorio, rappresentati nell'Assemblea Provinciale stessa dai 
			delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.
			c.7L'Avis Regionale è costituita dalle Avis 
			Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis Comunali o, comunque, di 
			base comprese nel territorio amministrativo corrispondente - 
			rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci 
			persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di 
			quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee 
			delle Avis Provinciali ed equiparate.
			c.8Il Consiglio Nazionale dell'AVIS predisporrà  
			uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le 
			Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all'Avis.
			c.9Ogni costituenda Avis territoriale dovrà  
			adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al 
			precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne 
			regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione 
			di:
			
				- Avis Comunale (o di base) di.....;
 
				- o Avis Provinciale (o equiparata) di.....;
 
				- o Avis Regionale (o equiparata) di .....
 
			
			c.10Al fine di aderire all'AVIS Nazionale, 
			ciascuna Avis territoriale dovrà  inviare apposita istanza di 
			adesione, corredata dal parere dell'Avis sovraordinata e dalla copia 
			dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne 
			valuterà  la possibilità  di accoglimento.
			c.11La deliberazione di diniego adottata dal 
			Consiglio Nazionale dell'AVIS in merito alla istanza di adesione è 
			inappellabile e l'istanza stessa potrà  essere riproposta, ove si 
			siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il 
			respingimento.
			c.12L'adesione all'AVIS Nazionale da parte di 
			una nuova associazione territoriale comporterà  l'automatica adesione 
			della stessa a tutte le Avis sovraordinate.
			c.13Ove il Consiglio Nazionale si esprima 
			sfavorevolmente in ordine all'adesione dell'associazione 
			territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la 
			propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella 
			di cui al c. 9 del presente articolo.
			c.14Al fine di rinnovare la loro adesione 
			all'AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al 
			comma 2 dell'art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non 
			oltre il termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale, 
			da parte del Presidente Nazionale, dell'avvenuta adozione del 
			provvedimento ministeriale di approvazione, ad adottare, nei modi e 
			nei tempi di legge - e, ove in possesso della personalità  giuridica 
			di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 
			361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni - il nuovo 
			statuto associativo, che dovrà  essere conforme allo statuto-tipo di 
			cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.
			c.15Ogni Associata persona giuridica è obbligata 
			al versamento all'AVIS della quota associativa annuale nella misura 
			determinata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio 
			Nazionale, allo scopo di fornire all'AVIS medesima i mezzi 
			finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
			c.16Tutte le Associate dell'AVIS Nazionale già  
			in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di 
			piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli 
			enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto 
			all'AVIS Nazionale.
			c.17L'AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna 
			responsabilità  per eventuali inadempienze amministrative, 
			patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di 
			terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di 
			riconoscimento della personalità  giuridica di diritto privato.
			
			ART. 7
			PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
			
			c.1La qualifica di socio si perde per:
			
				- recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 
				2, 5 e 6 dell'art. 4;
 
				- espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello 
				persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti 
				dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e 
				comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
 
				- dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 
				3° c. dell'art. 4 - dall'Avis Comunale, di base o equiparata di 
				appartenenza;
 
				- cessazione dell'attività  donazionale, senza giustificato 
				motivo, per un periodo di due anni;
 
			
			c.2Il recesso dall'AVIS Nazionale da parte di 
			un'associata persona giuridica deve essere deliberato dall'Assemblea 
			dell'associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel 
			proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere 
			effettuata al Presidente dell'Avis Nazionale, da parte del 
			Presidente dell'Associazione receduta.
			c.3In presenza delle inadempienze di cui alla 
			lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone 
			giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal 
			Consiglio Direttivo dell'Associazione sovraordinata e/o interessata 
			e, nel caso di inattività  dello stesso, da parte del Consiglio 
			Nazionale - esclusivamente dall'Assemblea Generale degli Associati; 
			contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.
			c.4Gli associati persone fisiche possono essere 
			espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle 
			inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, 
			dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata 
			alla quale appartengano.
			c.5Contro il provvedimento di espulsione 
			l'associato persona fisica potrà  presentare ricorso, entro 30 giorni 
			dall'avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di 
			lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale 
			dei Probiviri competente, il quale delibererà  in osservanza delle 
			corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il 
			provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - 
			entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all'interessato 
			dell'adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, 
			che deciderà  inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 del 
			presente statuto.
			c.6Nelle more della decisione da parte 
			dell'Assemblea Generale degli Associati in ordine all'espulsione 
			dell'Associata persona giuridica, quest'ultima mantiene il diritto 
			di voto.
			c.7In caso di ricorso contro il provvedimento di 
			espulsione dell'associato persona fisica, deliberato dal Consiglio 
			Direttivo dell'Avis Comunale o equiparate competente, l'associato 
			espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more 
			della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di 
			giurisdizione competenti e aditi.
			c.8Il provvedimento definitivo di espulsione 
			deliberato ai sensi del presente articolo estromette l'Associato 
			persona fisica o giuridica dall'Associazione, sia a livello 
			nazionale sia a livello periferico.
			c.9All'atto del recesso ovvero dell'espulsione 
			dall'AVIS, l'associazione locale è obbligata a modificare il proprio 
			nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 
			9° comma dell'art. 6.
			
			ART. 8
			ORGANI 
			
			c.1Sono organi di governo dell'AVIS:
			
				- l'Assemblea Generale degli Associati;
 
				- il Consiglio Nazionale;
 
				- il Comitato Esecutivo;
 
				- il Presidente e il Vicepresidente Vicario.
 
			
			c.2E' organo di controllo dell'AVIS il Collegio 
			dei Revisori dei Conti.
			c.3Sono organi di giurisdizione interna 
			dell'AVIS:
			
				- il Giurì Nazionale;
 
				- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
 
			
			c.4Sono organi consultivi dell'AVIS:
			
				- la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e 
				equiparate;
 
				- il Comitato Medico Nazionale.
 
			
			
			ART. 9
			L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
			
			c.1L'Assemblea Generale degli Associati è composta, 
			ai sensi dei c. 3 e 4 dell'art. 5 del presente statuto, dai 
			rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai 
			delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee 
			regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche 
			mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati 
			dell'Assemblea Generale ordinaria dell'anno successivo.
			c.2Ogni associato ha diritto ad un voto, che 
			esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona 
			fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se 
			trattasi di persona giuridica.
			c.3Il Presidente e legale rappresentante della 
			persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare 
			potrà  farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo 
			Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante 
			di un'altra associata persona giuridica.
			c.4L'Assemblea Generale degli Associati si 
			riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 
			maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 
			precedente, nonché del bilancio preventivo dell'anno in corso.
			c.5L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni 
			qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora 
			fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di 
			impossibilità  di funzionamento degli altri organi di governo 
			dell'AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà  necessario il 
			Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo 
			degli associati.
			c.6L'Assemblea annuale è convocata dal 
			Presidente dell'AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto 
			inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di 
			convocazione straordinaria o di urgenza l'avviso potrà  essere 
			inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta 
			elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
			c.7In prima convocazione l'Assemblea è 
			validamente costituita quando siano presenti almeno la metà  dei 
			componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità  e per gli 
			effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda 
			convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli 
			intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei 
			presenti, calcolati come sopra.
			c.8Per dichiarare la decadenza dell'intero 
			Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli 
			aventi diritto dell'Assemblea Generale. La deliberazione è 
			consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai 
			rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente 
			articolo.
			c.9Per deliberare lo scioglimento dell'AVIS 
			Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole 
			di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Generale.
			c.10Nel caso di parità  dei voti la proposta 
			oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.
			
			ART. 10
			COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
			
			c.1Spetta all'Assemblea Generale degli Associati:
			
				- l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una 
				nota di sintesi sull'attività  svolta, elaborata dal Comitato 
				Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 
				- l'approvazione del bilancio preventivo, proposto dal 
				Consiglio Nazionale;
 
				- l'approvazione di impegni economici pluriennali;
 
				- l'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
 
				- l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio 
				Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei 
				Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata 
				dal regolamento;
 
				- la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei 
				Conti;
 
				- l'approvazione delle modifiche del presente Statuto;
 
				- la modifica del regolamento vigente dell'Associazione;
 
				- la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione 
				dell'Associazione con altre strutture associative analoghe;
 
				- la nomina dei commissari liquidatori;
 
				- la devoluzione del patrimonio;
 
				- la determinazione delle quote sociali;
 
				- ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, 
				nella competenza di un altro organo associativo.
 
			
			c.2Le competenze dell'Assemblea Generale degli 
			Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio 
			Nazionale.
			
			ART.11
			CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			
			c.1Il Consiglio Nazionale è composto dal numero 
			minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al 
			numero massimo di 45 membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i 
			candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità  
			indicate nei rispettivi statuti.
			c.2Ogni variazione del numero dei consiglieri va 
			deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio 
			Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche 
			associative.
			c.3I seggi in Consiglio Nazionale vengono 
			assegnati applicando il metodo d'Hont.
			c.4Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata 
			da almeno un consigliere.
			c.5Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il 
			Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e 
			un Segretario Generale.
			c.6Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere 
			e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all'interno 
			del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il 
			Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del 
			presente Statuto.
			c.7Il Consiglio Nazionale si riunisce in via 
			ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed entro il 
			31 marzo, rispettivamente per l'approvazione dello schema di 
			bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi 
			predisposti dal Comitato Esecutivo - da sottoporre all'approvazione 
			dell'Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° 
			comma dell'Art. 9.
			c.8Il Consiglio Nazionale potrà  inoltre essere 
			convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o 
			opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 
			1/3 dei suoi membri.
			c.9La convocazione del Consiglio Nazionale 
			avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell'AVIS a 
			ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di 
			necessità  e/o di urgenza, la convocazione potrà  avvenire anche a 
			mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.
			c.10Il Consiglio è validamente costituito quando 
			siano presenti almeno la metà  più uno dei suoi componenti e le 
			deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel 
			caso di parità  dei voti prevale il voto del Presidente.
			c.11La mancata partecipazione alle sedute del 
			Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato 
			motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con 
			deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della 
			seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
			c.12Al Consiglio Nazionale spettano tutti i 
			poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta 
			eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto 
			all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.
			Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:
			
				- la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle 
				sedute dell'Assemblea Generale degli Associati;
 
				- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli 
				indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea 
				Generale degli Associati;
 
				- la proposizione e la realizzazione di attività  finalizzate 
				alla promozione della donazione e alla propaganda per la 
				crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
 
				- l'azione di stimolo per un costante aggiornamento 
				scientifico e legislativo;
 
				- la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e la 
				realizzazione delle linee di politica associativa di volta in 
				volta indicate dalla stessa;
 
				- la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di 
				un Direttore Generale, definendone con apposita delibera 
				competenze, funzioni e durata dell'incarico;
 
				- la promozione di convegni sui temi specifici;
 
				- l'intervento al fianco delle autorità  pubbliche in caso di 
				calamità  nazionali;
 
				- l'accettazione di lasciti, eredità , legati e donazioni 
				nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 
				- l'approvazione dello schema di bilancio preventivo e di 
				bilancio consuntivo;
 
				- la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra 
				i capitoli di spesa del bilancio preventivo già  approvato 
				dall'Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della 
				somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o 
				maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
 
				- l'approvazione delle relazioni illustrative della attività  
				svolta, per la presentazione delle stesse all'Assemblea Generale 
				degli Associati;
 
				- la costituzione di organismi associativi, stabilendone con 
				apposita delibera le relative competenze;
 
				- lo svolgimento di ogni altra attività  non esplicitamente 
				delegata al Comitato Esecutivo.
 
			
			c.13La mancata approvazione del bilancio 
			consuntivo determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio 
			Nazionale.
			c.14Al verificarsi delle ipotesi di decadenza 
			previste dal comma precedente e dal c. 8 dell'art. 9, il Consiglio 
			Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere 
			l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento 
			dell'Assemblea Generale degli Associati che dovrà  essere convocata 
			- 
			secondo le modalità  di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 
			dell'art. 9 e del c.10 dell'art. 21 - entro quattro mesi dalla 
			seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del 
			Consiglio Nazionale.
			
			ART.12
			COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
			
			c.1Il Comitato Esecutivo - cui compete la 
			predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio 
			consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale 
			degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera 
			altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
			
				- la generale promozione ed il coordinamento delle attività  
				delle AVIS associate;
 
				- la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi 
				di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del 
				volontariato del sangue;
 
				- l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal 
				bilancio preventivo;
 
				- l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa 
				determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
 
				- la scelta delle persone che dovranno prestare la propria 
				opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro 
				subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
 
				- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere 
				o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche 
				amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
 
				- il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione 
				professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di 
				spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
 
			
			c.2Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su 
			tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del 
			quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; 
			assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da 
			sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della 
			prima riunione successiva.
			c.3Per i tempi e le modalità  di convocazione 
			delle sedute del Comitato Esecutivo - che può riunirsi anche in 
			video conferenza - e per la formazione delle maggioranze nelle 
			relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del 
			Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei 
			bilanci, di cui al presente statuto.
			c.4In tutti i casi di decadenza del Consiglio 
			Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche 
			il Comitato Esecutivo e si provvederà  alla sua ricostituzione ai 
			sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del 
			nuovo Consiglio Nazionale.
			
			ART.13
			IL PRESIDENTE
			
			c.1Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al 
			proprio interno, presiede l'AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza 
			legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
			c.2Al Presidente spetta, inoltre:
			
				- convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati, 
				il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei 
				Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico 
				Nazionale, nonché formularne l'ordine del giorno;
 
				- curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del 
				Comitato Esecutivo;
 
				- assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti 
				straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, 
				con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo 
				in occasione di una riunione che dovrà  essere convocata entro 10 
				giorni successivi.
 
			
			c.3Nell'espletamento dei suoi compiti, il 
			Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.
			c.4In caso di assenza o impedimento temporaneo, 
			il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
			c.5La firma e/o la presenza del Vicepresidente 
			Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento 
			temporanei del Presidente.
			
			Art. 14
			COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
			
			c.1Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito 
			da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea 
			Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei 
			Revisori Contabili.
			c.2I Revisori durano in carica 4 anni.
			c.3Il Collegio esamina i bilanci e formula in 
			apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge 
			ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
			c.4I Revisori dei Conti partecipano di diritto 
			all'Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle 
			sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
			
			ART 15
			GIURI' NAZIONALE
			
			c.1Il Giurì Nazionale - eletto dall'Assemblea 
			Generale degli Associati - è composto da tre membri effettivi e due 
			supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità  in 
			materia giuridica.
			c.2Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio 
			interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo 
			grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche 
			appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone 
			giuridiche e l'AVIS Nazionale.
			c.3Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di 
			chi vi abbia interesse, anche l'attività  giurisdizionale di unico 
			grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di 
			cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i 
			livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi 
			indicati dal presente statuto.
			c.4Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e 
			le modalità  di svolgimento delle relative istruttorie sono 
			disciplinate dalle norme del Regolamento.
			c.5Le decisioni del Giurì Nazionale non sono 
			appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.
			c.6La carica di membro del Giurì Nazionale è 
			incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito 
			degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone 
			giuridiche.
			
			
			ART.16
			COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
			
			c.1Il Collegio Nazionale dei Probiviri - eletto 
			dalla Assemblea Generale degli Associati - si compone di 3 membri 
			effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata 
			professionalità  in materia giuridica.
			c.2Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che 
			elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la 
			funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra 
			l'Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone 
			fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni 
			diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali 
			appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene 
			l'Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, 
			nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali 
			appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra 
			un'associazione territoriale a qualsiasi livello e l'AVIS Nazionale.
			c.3Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge 
			altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle 
			decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed 
			equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra 
			soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali 
			della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche 
			territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e 
			decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
			c.4Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale 
			dei Probiviri e le modalità  di svolgimento delle relative 
			istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.
			c.5Le decisioni del Collegio Nazionale dei 
			Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento 
			di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei 
			confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 
			dell'art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle 
			Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad 
			alcun altro organo associativo.
			c.6La carica di membro del Collegio Nazionale 
			dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione 
			nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche 
			appartenenti alle persone giuridiche associate.
			
			ART. 17
			CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
			
			c.1La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede 
			dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'AVIS 
			Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà  regionali e dove 
			si concordano le modalità  per l'attuazione dei programmi e delle 
			attività  di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa 
			e delle azioni di sostegno a favore delle realtà  carenti.
			c.2La Consulta è riunita dal Presidente 
			Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni 
			qualvolta verrà  ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente 
			ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei 
			Presidenti Regionali ed equiparati.
			c.3Alle sedute della Consulta partecipano i 
			componenti del Comitato Esecutivo.
			c.4Per i tempi e le modalità  di convocazione 
			della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime 
			disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.
			c.5I pareri espressi dalla Consulta dei 
			Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere 
			consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio 
			Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna 
			informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.
			
			ART. 18
			IL COMITATO MEDICO NAZIONALE 
			
			c.1Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai 
			responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello 
			svolgimento delle proprie attività , si può avvalere anche di esperti 
			esterni e consulenti.
			c.2Il Comitato costituisce l'organo consultivo 
			dell'AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse 
			associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato 
			il Comitato Esecutivo al riguardo, attività  di coordinamento ed 
			indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera 
			con istituzioni e società  scientifiche nazionali ed internazionali 
			operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche 
			mediche e chirurgiche.
			c.3Il Comitato è convocato per iscritto dal 
			Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un 
			suo delegato, almeno due volte l'anno nonché ogni qualvolta devono 
			essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni 
			nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.
			c.4Spetta al Presidente Nazionale informare, per 
			quanto di rispettiva competenza, l'Assemblea Generale degli 
			Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine 
			ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.
			
			Art. 19
			PATRIMONIO 
			
			c.1Il patrimonio dell'AVIS Nazionale ammonta 
			attualmente a complessivi 826.927,00 Euro.
			c.2Tale patrimonio iniziale potrà  essere 
			incrementato ed alimentato con:
			
				- il reddito del patrimonio;
 
				- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche 
				finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e 
				documentate attività  o progetti;
 
				- i contributi di organismi internazionali;
 
				- i rimborsi derivanti da convenzioni;
 
				- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i 
				contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - 
				condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento 
				dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche 
				o settoriali;
 
				- ogni altro incremento derivante dalle attività  economica, 
				finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o 
				indirettamente, dall'AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di 
				leggi.
 
			
			c.3Il Consiglio Nazionale provvederà  
			all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di 
			cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo.
			c.4E' vietato all'Associazione distribuire, 
			anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché 
			fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
			distribuzione non siano imposte per legge.
			c.5Eventuali utili o avanzi di gestione devono 
			essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività  
			istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
			
			Art. 20
			ESERCIZIO FINANZIARIO
			
			c.1L'esercizio finanziario ha la durata di un anno 
			solare.
			c.2Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà  
			essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio 
			preventivo per l'anno successivo, che entro il 31 maggio dell'anno 
			seguente verrà  sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale, 
			la quale nella stessa occasione approverà  il bilancio consuntivo 
			dell'anno precedente.
			
			Art. 21
			CARICHE 
			
			c.1Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non 
			retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei 
			Revisori dei Conti esterni all'associazione.
			c.2Ai detentori di cariche sociali spetta 
			esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
			documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
			c.3Il Presidente, i Vicepresidenti, il 
			Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei 
			Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più 
			di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono 
			compresi anche quelli già  iniziati e poi interrotti per qualsiasi 
			causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto 
			dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati 
			svolti per periodi non superiori ad un anno.
			c.4Il regolamento associativo disciplina i casi 
			di incompatibilità .
			c.5In caso di vacanza definitiva della carica, 
			per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto 
			subentra il primo dei non eletti.
			c.6Nel caso in cui manchi anche il primo dei non 
			eletti, ovvero siano più d'uno i Consiglieri venuti meno, in 
			occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà  
			alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per 
			l'elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 
			dell'art. 11.
			c.7Nelle more della sostituzione di cui al comma 
			precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i 
			Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i 
			apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.
			c.8Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla 
			scadenza naturale del mandato dell'organo medesimo, anche nei casi 
			previsti dai commi 13 e 14 dell'art. 11.
			c.9Ove il consigliere venuto meno e non 
			sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse 
			altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà  alla sostituzione ai 
			sensi dell'art. 11, c. 5° e 6°.
			c.10Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 
			dell'art. 9 e 13 dell'art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva 
			dalla carica della metà  più uno dei Consiglieri Nazionali, decade 
			l'intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà  essere 
			convocata l'Assemblea Generale degli Associati, per procedere a 
			nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il 
			Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano 
			procedere alla convocazione assembleare, vi procederà  il Presidente 
			del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione 
			assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, 
			l'attività  di ordinaria amministrazione sarà  svolta dal numero 
			residuale di Consiglieri rimasti in carica.
			c.11Ai membri effettivi degli altri organi 
			elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante 
			la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero 
			dei voti.
			c.12Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o 
			motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano 
			a meno di tre, l'intero organo si intenderà  decaduto e si provvederà  
			a nuove elezioni.
			
			Art. 22
			ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
			
			c.1Lo scioglimento dell'AVIS Nazionale può avvenire 
			con delibera dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio 
			Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre 
			quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell'art. 9.
			c.2In caso di scioglimento, dopo aver provveduto 
			alla liquidazione di tutte le passività  e pendenze, i beni residui 
			saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità  
			analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
			
			Art. 23
			RINVIO 
			
			c.1Per tutto quanto non previsto dal presente 
			Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice 
			civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della 
			L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed 
			integrazioni.
			
			Art. 24
			NORMA TRANSITORIA
			
			c.1Nelle more dell'approvazione del presente 
			Statuto da parte dell'Autorità  Governativa competente, si applicano 
			le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si 
			intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di 
			approvazione di questo Statuto.
			c.2Vengono altresì abrogate, con effetto 
			immediato dalla data di approvazione governativa del presente 
			Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto 
			medesimo.
			c.3A conclusione di ciascuna delle procedure di 
			modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell'art. 6 del 
			presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le 
			normative regionali residuali.
			c.4I titolari di cariche sociali negli organi di 
			governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica - salvo 
			dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza 
			naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo 
			statutario attualmente in vigore.
			c.5All'atto dell'approvazione del presente 
			Statuto da parte dell'Autorità  Governativa, decadono immediatamente 
			i componenti del Giurì Nazionale in carica.
			c.6Nel computo dei mandati di cui al c.3 
			dell'art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli 
			espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.
			c.7Nella seduta annuale del 2005, l'Assemblea 
			Generale degli Associati delibererà  , ai sensi e per gli effetti del 
			1° e del 2° comma dell'art. 11, il numero dei componenti del 
			Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009.