ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
c.1 L'Associazione Volontari Italiani del Sangue "AVIS Nazionale" è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle associazioni AVIS ad essa sovraordinate. Ha sede legale in Milano.
c.2 L'AVIS Nazionale è un'Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.
ART. 2 SCOPI ISTITUZIONALI E FUNZIONI
c.1 L'AVIS Nazionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - inteso come sangue intero e/o suoi emocomponenti - volontaria, gratuita, periodica, associata e consapevole e di coordinare l'attività delle AVIS associate sul territorio nazionale.
c.2 Essa sostiene il diritto alla salute dei cittadini attraverso il conseguimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e la massima sicurezza trasfusionale.
ART. 3 ATTIVITÀ
c.1 Per il perseguimento dei propri scopi, l'AVIS Nazionale svolge funzioni di rappresentanza generale degli associati, cura l'informazione e la propaganda sulla donazione, promuove lo sviluppo organizzativo e la formazione dei dirigenti associativi.
c.2 Partecipa alla programmazione trasfusionale nazionale in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti e i ministeri vigilanti.
ART. 4 RISORSE E GRATUITÀ
c.1 L'Associazione trae le sue risorse economiche dalle quote sociali, da contributi pubblici e privati, dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale e da donazioni o lasciti testamentari.
c.2 L'attività dei soci persone fisiche è resa a titolo spiccatamente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e autorizzate.
ART. 5 I SOCI
c.1 Sono soci dell'AVIS Nazionale le persone fisiche che donano il sangue o che collaborano attivamente alle attività organizzative (soci collaboratori), e le associazioni locali e regionali (persone giuridiche) regolarmente costituite ed aderenti.
c.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodi temporanei, fatto salvo il diritto di recesso o l'esclusione nei casi previsti dal presente statuto.
ART. 6 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
c.1 L'unificazione delle procedure di ammissione e la disciplina del rapporto associativo sono demandate al Regolamento nazionale, ferma restando la competenza esclusiva delle Avis Comunali, di base o equiparate, per l'ammissione dei soci persone fisiche.
c.2 L'ammissione dei soci persone fisiche avviene su domanda scritta dell'interessato, contenente l'accettazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.
c.3 Il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o equiparata delibera sull'ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
c.4 L'ammissione delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali ed equiparate all'AVIS Nazionale avviene con la costituzione delle stesse nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e delle norme dei corrispondenti statuti tipo regionali e periferici.
c.5 Ciascuna Avis associata persona giuridica è autonoma dal punto di vista giuridico, patrimoniale e finanziario e risponde esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.
ART. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
c.1 La qualità di socio, sia persona fisica che persona giuridica, si perde per decesso, recesso, esclusione o espulsione.
c.2 Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Avis di appartenenza ed ha effetto immediato, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte dall'associato.
c.3 In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall'Assemblea Generale degli Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.
c.4 Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano.
c.5 Contro il provvedimento di espulsione l'associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all'interessato dell'adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 del presente statuto.
c.6 Nelle more della decisione da parte dell'Assemblea Generale degli Associati in ordine all'espulsione dell'Associata persona giuridica, quest'ultima mantiene il diritto di voto.
c.7 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell'associato persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o equiparate competente, l'associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.8 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l'Associato persona fisica o giuridica dall'Associazione, sia a livello nazionale sia a livello periferico.
c.9 All'atto del recesso ovvero dell'espulsione dall'AVIS, l'associazione locale è obbligata a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 9° comma dell'art. 6.
ART. 8 ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell'AVIS:
- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il Vicepresidente Vicario.
c.2 E' organo di controllo dell'AVIS il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.3 Sono organi di giurisdizione interna dell'AVIS:
- il Giurì Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
c.4 Sono organi consultivi dell'AVIS:
- la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate;
- il Comitato Medico Nazionale.
ART. 9 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
c.1 L'Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell'art. 5 del presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Generale ordinaria dell'anno successivo.
c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.
c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un'altra associata persona giuridica.
c.4 L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché del bilancio preventivo dell'anno in corso.
c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di prima competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell'AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati.
c.6 L'Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell'AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
c.7 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.
c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Generale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Generale.
c.10 Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.
ART. 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all'Assemblea Generale degli Associati:
- l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
- l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- l'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
- l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione delle modifiche del presente Statuto;
- la modifica del regolamento vigente dell'Associazione;
- la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe;
- la nomina dei commissari liquidatori;
- la devoluzione del patrimonio;
- la determinazione delle quote sociali;
- ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell'Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.
ART. 11 CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti.
c.2 Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.
c.3 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d'Hont.
c.4 Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere.
c.5 Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.
c.6 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all'interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.
c.7 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'Art. 9.
c.8 Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.
c.9 La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell'AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.
c.10 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
c.11 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.12 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:
- la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea Generale degli Associati;
- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea Generale degli Associati;
- la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
- l'action di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
- la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
- la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell'incarico;
- la promozione di convegni sui temi specifici;
- l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
- l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- l'approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
- l'approvazione delle relazioni illustrative della attività svolta, per la presentazione delle stesse all'Assemblea Generale degli Associati;
- la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
- lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato Esecutivo.
c.13 La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Nazionale.
c.14 Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell'art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata - secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 9 e del c.10 dell'art. 21 - entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.
ART. 12 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
- la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
- la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
- la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo - che può riunirsi anche in video conferenza - e per la formation delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.
c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.
ART. 13 IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l'AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
- convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparate e il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.
ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
ART. 15 GIURÌ NAZIONALE
c.1 Il Giurì Nazionale - eletto dall'Assemblea Generale degli Associati - è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in materia giuridica.
c.2 Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l'AVIS Nazionale.
c.3 Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l'attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
c.4 Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.
c.5 Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.
c.6 La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone giuridiche.
ART. 16 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
c.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri - eletto dalla Assemblea Generale degli Associati - si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata professionalità in materia giuridica.
c.2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l'Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l'Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un'associazione territoriale a qualsiasi livello e l'AVIS Nazionale.
c.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
c.4 Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.
c.5 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell'art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.
c.6 La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
ART. 17 CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
c.1 La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
c.2 La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.
c.3 Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.
c.4 Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.
c.5 I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.
ART. 18 IL COMITATO MEDICO NAZIONALE
c.1 Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti.
c.2 Il Comitato costituisce l'organo consultivo dell'AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche.
c.3 Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l'anno nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.
c.4 Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, l'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.
ART. 19 PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dell'AVIS Nazionale ammonta attualmente a complessivi 826.927,00 Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
- il reddito del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di leggi.
c.3 Il Consiglio Nazionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo.
c.4 È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 31 maggio dell'anno seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
ART. 21 CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.
c.5 In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.
c.6 Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d'uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l'elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 11.
c.7 Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.
c.8 Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell'organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell'art. 11.
c.9 Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell'art. 11, c. 5° e 6°.
c.10 Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell'art. 9 e 13 dell'art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l'intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l'Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l'attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.
c.11 Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti.
c.12 Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l'intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni.
ART. 22 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell'AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell'art. 9.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
ART. 23 RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
ART. 24 NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto.
c.2 Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto medesimo.
c.3 A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell'art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le normative regionali residuali.
c.4 I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.5 All'atto dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità Governativa, decadono immediatamente i componenti del Giurì Nazionale in carica.
c.6 Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell'art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.
c.7 Nella seduta annuale del 2005, l'Assemblea Generale degli Associati delibererà, ai sensi e per gli effetti del 1° e del 2° comma dell'art. 11, il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009.